Art. 3.
(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

      1. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».